Circolare dell'ACI per la reimmatricolazione di veicoli d'epoca radiati


"Reiscrizione veicoli storici (art.18 Legge n. 289/2002)


La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d’ufficio d’interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.

Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art.60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti in nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che l’interessato:


sia in possesso di targhe e carta di circolazione in originale (in mancanza il veicolo deve essere reimmatricolato, con conseguente cambio della targa);

dimostri l’avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del quale si richiede l’iscrizione, con una maggiorazione del 50%.


ATTENZIONE:
Poiché gli enti titolari del tributo (Regioni, Province Autonome, Ministero dell’Economia e delle Finanze) non hanno ancora comunicato all’ACI se le tasse automobilistiche devono essere calcolate in misura piena o forfettaria (e quindi ridotta), per il momento sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia dell’attestazione di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del 50%.
E’ possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in cui l’interessato presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall’Ente titolare del tributo.

E’ da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l’obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.

La reiscrizione al P.R.A. del veicolo radiato d’ufficio deve precedere l’annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:


copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;


copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;


carta di circolazione originaria;


foglio complementare originario;


titolo di proprietà (vedi sotto).


Se il foglio complementare (o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall’ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l’indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.

Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:

1) Reiscrizione a nome dell’intestatario precedente:

Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile allegato) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.

2) Reiscrizione a nome dell’acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:

Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).


Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all’Ufficio Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il soggetto che si intesta il veicolo."