Circolare dell'ACI per la reimmatricolazione
di veicoli d'epoca radiati
"Reiscrizione veicoli storici (art.18 Legge n. 289/2002)
La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di
reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati dufficio dinteresse
storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.
Sono veicoli dinteresse storico e collezionistico, in base allart.60 del
Codice della Strada, i veicoli iscritti in nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico
Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione
Motociclistica Italiana).
Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che linteressato:
sia in possesso di targhe e carta di circolazione in originale (in mancanza il veicolo
deve essere reimmatricolato, con conseguente cambio della targa);
dimostri lavvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio
precedente a quello nel corso del quale si richiede liscrizione, con una
maggiorazione del 50%.
ATTENZIONE:
Poiché gli enti titolari del tributo (Regioni, Province Autonome, Ministero dellEconomia
e delle Finanze) non hanno ancora comunicato allACI se le tasse automobilistiche
devono essere calcolate in misura piena o forfettaria (e quindi ridotta), per il momento
sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia dellattestazione
di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del 50%.
E possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del
50%), solo nel caso particolare in cui linteressato presenti un parere favorevole
rilasciato in tal senso dallEnte titolare del tributo.
E da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene
ripristinato lobbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla
data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le
tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici
specificatamente individuati.
La reiscrizione al P.R.A. del veicolo radiato dufficio deve precedere lannotazione
nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:
copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
copia del certificato discrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
carta di circolazione originaria;
foglio complementare originario;
titolo di proprietà (vedi sotto).
Se il foglio complementare (o leventuale duplicato a suo tempo rilasciato dallACI)
non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per
smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato lindubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte
trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà
(C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo;
non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il
foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti
alternative:
1) Reiscrizione a nome dellintestatario precedente:
Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile
allegato) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in
duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con
la stessa targa.
2) Reiscrizione a nome dellacquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:
Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex
art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente).
Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata allUfficio Provinciale ACI del
PRA della provincia in cui risiede il soggetto che si intesta il veicolo."
|